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Ordine di Servizio cosa bisogna sapere

Ordine di Servizio cosa bisogna sapere

PILLOLE DI INFORMAZIONE

Il presente documento, non esaustivo, vuole essere uno strumento di approfondimento e riflessione circa la consuetudine di “ordinare” agli infermieri lo svolgimento di mansioni e competenze estranee al corretto svolgimento dell’esercizio professionale.

Definizione:

E’ una disposizione impartita da un superiore gerarchico sul quale ricade la responsabilità dei fatti ad essa conseguenti. L’art. 51 del Codice Penale “Ordine del superiore gerarchico” stabilisce che, nell’ipotesi in cui chi riceve l’ordine si accorga che trattasi dell’ordine di commettere un reato, anche costui è responsabile penalmente unitamente a chi ha dato l’ordine. In qualità di responsabili dell’assistenza infermieristica è opportuno motivare il rifiuto in fatto e in diritto. Il professionista deve eseguire gli ordini che gli siano impartiti dal superiore gerarchico in merito alle proprie funzioni e mansioni.

Si può disattendere un ordine di servizio ?

È sempre possibile disattendere un ordine di servizio quando comporta, per chi lo riceve, anche solo il rischio di commettere un reato penale. È poi possibile disattendere un ordine di servizio se vi siano motivazioni di carattere personale che impediscono al dipendente di ottemperarvi dando puntuale dimostrazione dell’impedimento. Quali impedimenti comprovabili?
Quelli collegati allo stato di necessità (art. 54 del C.P); Quelli collegati alla forza maggiore (art. 45 del C.P)esempio: rifiuto di rientrare in servizio in quanto in tale giorno affidato a se il figlio minore, senza alcuna possibilità di poterlo affidare a terzi e dovendo evitare il reato di abbandono di minore.

Quante ore di preavviso deve avere l’ordine di servizio?

L’ordine di servizio deve avere carattere di eccezionalità ed essere consegnato con almeno 24 ore di preavviso. In caso contrario è fallace e contestabile in quanto ha le caratteristiche della pronta disponibilità

Come deve essere impartito l’ordine di servizio?

Può essere impartito verbalmente in caso di emergenze e successivamente si deve pretendere che l’ordine sia reiterato per iscritto.

1) Deve essere redatto in forma scritta;
2) Deve essere tempestivo;
3) Deve essere impartito presso il luogo di lavoro;
4) Deve contenere la motivazione;
5) Deve provenire dal responsabile del servizio (art.16 D.P.R. 3/1957);
6) Deve essere chiaro;
7) Deve indicare la data di emissione
8) Deve essere nominativo

È legittimo l’ordine di servizio impartito al telefono?

L’ordine di servizio impartito telefonicamente non garantisce chi lo emana che a riceverlo sia effettivamente il dipendente e viceversa non garantisce chi lo riceve che ad impartirlo sia effettivamente l’autorità che può farlo. Per tali motivi l’ordine di servizio telefonico non ha alcun valore. Inoltre il dipendente non è tenuto a fornire un recapito telefonico personale all’Azienda, ad eccezione del recapito telefonico per le pronte disponibilità (reperibilità).

È legittimo l’ordine di servizio recapitato a domicilio del dipendente?

Deve essere certamente consegnato nelle mani del dipendente che ne rilascia ricevuta o quanto meno deve esservi testimonianza del rifiuto del dipendente a ricevere l’ordine o rilasciare ricevuta.
Non ha nessun valore l’ordine di servizio recapitato nella buca delle lettere, in portineria, dai vicini, non potendosi dimostrare che il dipendente ne sia entrato in possesso in tempo utile a darvi corso. L’ordine di servizio deve comunque pervenire in anticipo al lavoratore ove lavora. Il lavoratore non è tenuto a farsi reperire al proprio domicilio ad eccezione delle fasce di reperibilità per malattia.

Quanti ordini di servizio possono essere impartiti?

Non esiste un numero  massimo di ordini di servizio ma se ne può contestare l’abuso, anche in funzione della questione mobbing, attraverso l’art. 7 del “Comitato per Pari Opportunità” che prevede misure per favorire effettive parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale.

Quale è il limite massimo dell’allungamento dell’orario di servizio?

il riposo giornaliero è quantificato in 11 ore consecutive, ogni 24 ore. Di conseguenza, l’orario massimo giornaliero è di 13 ore giornaliere. Il riposo giornaliero può essere derogato dai contratti collettivi, a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo. Se l’orario di lavoro giornaliero eccede le sei ore, come lavoratore dipendente hai diritto ad una pausa di riposo, per recuperare le energie psico-fisiche e per l’eventuale consumazione del pasto. Le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi, per il comparto sanità la pausa è fissata in 30 minuti. Tali intervalli non sono retribuiti e non sono computati come orario di lavoro. L’ orario massimo è stabilito dai contratti collettivi di lavoro, ma la durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. Tale durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a sei mesi per il comparto sanità.

 

L’Art. 591 Codice Penale Abbandono di incapace interessa gli infermieri?

Qualora, a fronte di uno status giuridico disciplinato dalle normative ad hoc, vengano impartite disposizioni di servizio che espongono arbitrariamente gli infermieri al delitto previsto e punito dall’art. 591 del C.P., si condanna la condotta di “abbandono di persona incapace per qualsiasi motivo di provvedere a se stessa”, e per la quale l’infermiere ne ha la custodia e deve provvedere alla cura (Cassazione penale, sez. V, 12-10-82). Il 591 c.p., in virtù della tipologia degli interessi protetti, è diretta a prevenire comportamenti che, con l’abbandono, pongono in pericolo l’incolumità di soggetti ritenuti meritevoli di protezione per le loro condizioni psico-fisiche. E non ha rilevanza se l’abbandono sia solo di carattere temporaneo, quanto la presunzione di messa in pericolo dell’integrità fisica degli assistiti. (Cassazione penale sez. V, 28-3-90)
Chiunque abbandona:
– una persona minore degli anni 14
– una persona incapace per malattia di mente o di corpo
– per vecchiaia
– per altra causa
di provvedere a se stessa, e’ punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni